Scaduto
4° Settore – Gestione Risorse Finanziarie
Buongiorno, con riferimento:
al punto 5 del Disciplinare di gara, che prevede la facoltà della Stazione appaltante di affidare all’aggiudicatario, entro il triennio successivo alla stipula del contratto, ulteriori carichi di natura tributaria ed extratributaria di competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, stimati complessivamente in € 25.000.000,00;all’articolo 28 del Capitolato speciale;alla Relazione tecnico-illustrativa, nella parte in cui prevede che l’aggiudicatario debba effettuare una verifica preventiva sulla sussistenza del credito e sulla sua effettiva esigibilità, emettendo l’eventuale certificazione di inesigibilità;agli articoli 23 e 24 del Capitolato, relativi alla gestione del contenzioso e al discarico per inesigibilità;
al fine di consentire una corretta valutazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’eventuale opzione, si chiede di chiarire quanto segue.
1. Composizione dei carichi
Si chiede di indicare la composizione dell’importo stimato di € 25.000.000,00, specificando:
a. tipologia di entrata, distinguendo IMU, TARI/TARSU/TARES/TASI, imposta di soggiorno, sanzioni amministrative e CDS, canoni ERP, servizi scolastici e altre entrate patrimoniali;
b. annualità di riferimento;
c. numero delle posizioni e numero dei debitori;
d. valore capitale, sanzioni, interessi e spese;
2. Stato giuridico e procedurale
Per ciascuna tipologia e annualità si chiede di specificare:
a. le procedure attive (cautelari/esecutive) attivate;
b. se i termini di prescrizione o decadenza siano stati interrotti e con quali atti;
c. se siano presenti partite prossime alla prescrizione;
d. se le posizioni siano oggetto di rateizzazione, sospensione, sgravio, procedura concorsuale o contenzioso;
3. Qualità e disponibilità delle banche dati
Si chiede di precisare:
a. in quale formato saranno consegnate le liste di carico;
b. quali dati anagrafici, fiscali, catastali, patrimoniali e di notifica saranno disponibili;
c. se saranno fornite le copie degli atti, delle relate di notifica, degli avvisi di ricevimento e degli eventuali provvedimenti interruttivi della prescrizione;
5. Verifica preventiva ed inesigibilità
Si chiede di chiarire entro quali termini debbano essere eseguite;
6. Remunerazione e rimborsi
Si chiede di confermare:
a. se saranno riconosciute al concessionario le spese di notifica, cautelari ed esecutive effettivamente sostenute;
b. quale sia il trattamento delle spese relative a partite non riscosse, annullate, prescritte, inesigibili o oggetto di sgravio;
c. se siano rimborsabili i costi sostenuti per la verifica preventiva, la bonifica documentale, la ricostruzione delle posizioni e la certificazione di inesigibilità;
7. Contenzioso
Si chiede di chiarire espressamente:
a. se l’aggiudicatario debba prendere in carico anche il contenzioso già pendente relativo ai carichi OSL;
b. il numero, il valore e il grado di giudizio dei ricorsi pendenti;
c. se il concessionario dovrà gestire anche il contenzioso derivante da vizi degli atti o delle notifiche formatisi anteriormente alla presa in carico;
d. se la gestione del contenzioso sui carichi OSL sia compresa nell’aggio o sia previsto uno specifico corrispettivo;
e. se il concessionario debba proseguire tali giudizi anche oltre la scadenza della concessione e dell’eventuale biennio successivo.
f. se in caso di soccombenza nei giudizi definiti per motivazioni non addebitabili al concessionario subentrante il concessionario sia rimborsato per le eventuali spese legali e di condanna
Gara #1134
PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PER LA DURATA DI ANNI 5 .Informazioni appalto
03/09/2026
Aperta
Servizi
€ 4.171.141,15
Paolini Valeria
Categorie merceologiche
7994 - Servizi di organismi di riscossione
Lotti
1
BCD816DD8F
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE PER LA DURATA DI ANNI 5 .
L’appalto ha per oggetto l’ affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dei tributi comunali e delle entrate extra-tributarie come indicato nella documentazione di gara.
€ 4.171.141,15
€ 1.827.341,69
€ 0,00
Scadenze
02/10/2026 10:00
07/10/2026 12:00
22/10/2026 11:30
Avvisi pubblici
Allegati
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2.62 MB | |
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bando-di-gara-signed.pdf SHA-256: ca5718ea4ab466156d7f63eb19c88492a2047fe9454f971a5a3e805b14da0fab 02/09/2026 13:30 |
848.19 kB | |
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progetto.pdf.p7m SHA-256: 9b094c55df599938e39e26b65a9fadb15cb3b0c2b3852ca6e3f853a210f639d1 02/09/2026 13:30 |
2.02 MB | |
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disciplinare-di-gara-1-signed.pdf SHA-256: 350d13de4cbf85c5bf16a77fba30b113290302ccfe4ae7b3987c7c73f5e4018e 02/09/2026 13:32 |
1.14 MB | |
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capitolato-speciale-signed.pdf SHA-256: 218c79b819264c1509651b928357a0573c034681e417e9fc726a52f022b806ad 02/09/2026 13:32 |
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norme.tecniche.tuttogare-signed.pdf SHA-256: 27449a09811fac3bc50ed29d70464bfd8a3b23e6a887620baed2fb9faa75f240 02/09/2026 13:32 |
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allegato-1-schema-di-domanda.docx SHA-256: 855aa3d3ac0db6ec9da5c00840a1cfddd6cfc3e55789c039a5a1105345e5734d 02/09/2026 13:33 |
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allegato-3-dichiarazione-per-i-soggetti-associati.docx SHA-256: 08f60642136205c6ce63d689fb243518e8e4e75a6c756ebd215a88e518ab9ad6 02/09/2026 13:33 |
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allegato-4-dichiarazione-avvalimento.docx SHA-256: cb8ec90c293d819d489d752ac8be9d002e31e4b279e50c75f566217f38434b65 02/09/2026 13:33 |
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Chiarimenti
04/09/2026 13:09
Quesito #1
Si richiede cortese indicazione del CCNL applicato alla presente gara di appalto
Cordiali saluti
Cordiali saluti
11/09/2026 10:25
Risposta
Contratto commercio codice CNEL H011.
Il Rup
Valeria Paolini
Il Rup
Valeria Paolini
21/09/2026 11:25
Quesito #2
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere se, in merito alle riduzioni applicabili alla garanzia provvisoria, sia possibile applicare oltre a quella del 30% per possesso della ISO 9001, anche quella del 20% per possesso di una delle certificazioni di cui all'Allegato II.13 (es. ISO 14001, ecc...).
Cordiali saluti.
con la presente siamo a chiedere se, in merito alle riduzioni applicabili alla garanzia provvisoria, sia possibile applicare oltre a quella del 30% per possesso della ISO 9001, anche quella del 20% per possesso di una delle certificazioni di cui all'Allegato II.13 (es. ISO 14001, ecc...).
Cordiali saluti.
29/09/2026 10:31
Risposta
Si conferma quanto indicato dall’operatore economico alla luce dell’art. 106, c. 8, D.Lgs. n. 36/2023.
Il Rup
Valeria Paolini
Il Rup
Valeria Paolini
22/09/2026 10:11
Quesito #3
Buongiorno,
con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:
Quesito 1
L'art. 17 del Disciplinare stabilisce che "l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza...".
Non ravvisandosi nell'art. 3 il riferimento ad alcun CCNL, si chiede cortesemente quale sia il CCNL di riferimento considerato per il personale impiegato, e quale sia il relativo codice CNEL.
Quesito 2
Con riferimento alle diverse disposizioni contenute negli atti della gara in tema di personale (con particolare riferimento agli artt. 11, 12 e 13 del Capitolato), si chiede conferma che non sia prevista alcuna Clausola Sociale a tutela di eventuale personale attualmente impiegato.
Quesito 3
Con riferimento alle diverse prescrizioni contenute nel capitolato di gara che prevedono il "riversamento dei dati, nella banca dati del Comune", posto che secondo la struttura progettuale prevista dal disciplinare di gara sia prevista la fornitura di un sistema informatico (punto 3), si chiede di conoscere se la citata prescrizione di riversamento dei dati sia da interpretarsi come riversamento nel sistema informativo offerto dal Concessionario, oppure se sia da intendersi il riversamento in un sistema informatico in uso all'Ente.
Quesito 4
In dipendenza della risposta al quesito precedente, qualora sia da prevedersi l'aggiornamento di un sistema informativo in uso presse l'Ente, si chiede di conoscere, con riferimento a ciascuna entrata oggetto di gara, di quale applicativi si tratti.
Quesito 5
Considerando che, secondo la tabella presente a pag. 15 del "Progetto" presente tra gli atti di gara, il valore presunto della stessa è composto da un importo di 2.915.466,15, derivante dall'applicazione dei 12 aggi previsti, soggetti ovviamente a ribasso, oltre ad un importo di 680.000, rubricato come "Rimborso spese di procedura per riscossione coattiva", per la quale non è prevista l'indicazione di alcun ribasso all'interno del modello "allegato 6 - offerta economica", si chiede conferma che tale ultima voce non sia soggetta a ribasso.
Quesito 6
Si chiede di precisare se le spese di spedizione degli avvisi ordinari e quelle di notifica per gli atti di accertamento non pagati dai contribuenti, restino a carico del Concessionario. Parimenti si chiede di conoscere se le spese di notifica per gli atti di accertamento pagati dai contribuenti siano di competenza del Concessionario.
Cordiali saluti.
con la presente siamo a porre i seguenti quesiti:
Quesito 1
L'art. 17 del Disciplinare stabilisce che "l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza...".
Non ravvisandosi nell'art. 3 il riferimento ad alcun CCNL, si chiede cortesemente quale sia il CCNL di riferimento considerato per il personale impiegato, e quale sia il relativo codice CNEL.
Quesito 2
Con riferimento alle diverse disposizioni contenute negli atti della gara in tema di personale (con particolare riferimento agli artt. 11, 12 e 13 del Capitolato), si chiede conferma che non sia prevista alcuna Clausola Sociale a tutela di eventuale personale attualmente impiegato.
Quesito 3
Con riferimento alle diverse prescrizioni contenute nel capitolato di gara che prevedono il "riversamento dei dati, nella banca dati del Comune", posto che secondo la struttura progettuale prevista dal disciplinare di gara sia prevista la fornitura di un sistema informatico (punto 3), si chiede di conoscere se la citata prescrizione di riversamento dei dati sia da interpretarsi come riversamento nel sistema informativo offerto dal Concessionario, oppure se sia da intendersi il riversamento in un sistema informatico in uso all'Ente.
Quesito 4
In dipendenza della risposta al quesito precedente, qualora sia da prevedersi l'aggiornamento di un sistema informativo in uso presse l'Ente, si chiede di conoscere, con riferimento a ciascuna entrata oggetto di gara, di quale applicativi si tratti.
Quesito 5
Considerando che, secondo la tabella presente a pag. 15 del "Progetto" presente tra gli atti di gara, il valore presunto della stessa è composto da un importo di 2.915.466,15, derivante dall'applicazione dei 12 aggi previsti, soggetti ovviamente a ribasso, oltre ad un importo di 680.000, rubricato come "Rimborso spese di procedura per riscossione coattiva", per la quale non è prevista l'indicazione di alcun ribasso all'interno del modello "allegato 6 - offerta economica", si chiede conferma che tale ultima voce non sia soggetta a ribasso.
Quesito 6
Si chiede di precisare se le spese di spedizione degli avvisi ordinari e quelle di notifica per gli atti di accertamento non pagati dai contribuenti, restino a carico del Concessionario. Parimenti si chiede di conoscere se le spese di notifica per gli atti di accertamento pagati dai contribuenti siano di competenza del Concessionario.
Cordiali saluti.
02/10/2026 10:20
Risposta
1. Contratto commercio codice CNEL H011.
2. Si conferma la non presenza di alcuna clausola sociale.
3. Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 16 del capitolato.
4. Il software attualmente in dotazione per la gestione IMU e TARI è “Civilia Next”.
Il software attualmente in uso per la gestione dell’imposta di soggiorno è “GEIS”; per il CDS è “Civilia”; per le rette mensa scolastica è “SmartPA” . Per le altre entrate oggetto di gara l’Ente non dispone di software.
5. Si conferma che tale voce non è soggetta a ribasso.
6. Si rinvia alle disposizioni di cui agli art.7 e 10 (pag. 17, punto 2) ) del capitolato.
Il Rup
Valeria Paolini
2. Si conferma la non presenza di alcuna clausola sociale.
3. Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 16 del capitolato.
4. Il software attualmente in dotazione per la gestione IMU e TARI è “Civilia Next”.
Il software attualmente in uso per la gestione dell’imposta di soggiorno è “GEIS”; per il CDS è “Civilia”; per le rette mensa scolastica è “SmartPA” . Per le altre entrate oggetto di gara l’Ente non dispone di software.
5. Si conferma che tale voce non è soggetta a ribasso.
6. Si rinvia alle disposizioni di cui agli art.7 e 10 (pag. 17, punto 2) ) del capitolato.
Il Rup
Valeria Paolini
25/09/2026 10:34
Quesito #4
La scrivente società comunica che ad oggi non è possibile effettuare il versamento del contributo di gara a favore di ANAC in quanto il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento.
Si resta in attesa di riscontro al fine di effettuare il versamento di quanto previsto dal Disciplinare di gara .
Si ringrazia
Si resta in attesa di riscontro al fine di effettuare il versamento di quanto previsto dal Disciplinare di gara .
Si ringrazia
29/09/2026 10:32
Risposta
La procedura risulta correttamente pubblicata sulla piattaforma. Si invita pertanto l’operatore economico, qualora il pagamento del contributo ANAC non fosse ancora possibile, a contattare il Contact Center ANAC e ad allegare alla documentazione di gara lo screenshot attestante l’errore riscontrato, fermo restando l’obbligo di effettuare il pagamento del contributo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il Rup
Valeria Paolini
Il Rup
Valeria Paolini
25/09/2026 17:21
Quesito #5
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione della documentazione di gara ed economica, si richiedono i seguenti chiarimenti:
Si chiede di conoscere il software attualmente in uso presso l’ufficio tributi per la gestione ordinaria IMU e TARI.
Con riferimento alle attività di riscossione coattiva e alle eventuali procedure cautelari/esecutive attivate dal Concessionario, si chiede di chiarire se le spese e gli oneri anticipati per tali procedure siano rimborsati al Concessionario anche nell’ipotesi in cui il credito risulti successivamente inesigibile o comunque non recuperato.
Per l’IMU e la TARI si chiede di specificare quali e quante saranno le annualità oggetto di accertamento nel corso dell’intera durata contrattuale
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
Si chiede di conoscere il software attualmente in uso presso l’ufficio tributi per la gestione ordinaria IMU e TARI.
Con riferimento alle attività di riscossione coattiva e alle eventuali procedure cautelari/esecutive attivate dal Concessionario, si chiede di chiarire se le spese e gli oneri anticipati per tali procedure siano rimborsati al Concessionario anche nell’ipotesi in cui il credito risulti successivamente inesigibile o comunque non recuperato.
Per l’IMU e la TARI si chiede di specificare quali e quante saranno le annualità oggetto di accertamento nel corso dell’intera durata contrattuale
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
02/10/2026 10:26
Risposta
- Il software attualmente in dotazione per la gestione IMU e TARI è “Civilia Next”
- Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 (pag. 17, punto 2)) del capitolato
- Il concessionario potrà accertare IMU e TARI relativamente alle annualità a partire dal 2023 compreso (anno di dichiarazione del dissesto) per le quali non è già stata svolta autonoma attività accertativa del Comune e fino alla data di validità della concessione (indicativamente 31 dicembre 2031). Quindi potrà essere accertata l’annualità di imposta fino al 2030. Si precisa inoltre che per gli anni 2023 e 2024 il Comune ha svolto attività accertativa relativamente ai soggetti proprietari di immobili commerciali e/o produttivi; inoltre, per la TARI annualità 2023, l’Ente ha svolto attività accertativa per omesso/ parziale versamento di somme iscritte a ruolo.
Il Rup
Valeria Paolini
- Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 (pag. 17, punto 2)) del capitolato
- Il concessionario potrà accertare IMU e TARI relativamente alle annualità a partire dal 2023 compreso (anno di dichiarazione del dissesto) per le quali non è già stata svolta autonoma attività accertativa del Comune e fino alla data di validità della concessione (indicativamente 31 dicembre 2031). Quindi potrà essere accertata l’annualità di imposta fino al 2030. Si precisa inoltre che per gli anni 2023 e 2024 il Comune ha svolto attività accertativa relativamente ai soggetti proprietari di immobili commerciali e/o produttivi; inoltre, per la TARI annualità 2023, l’Ente ha svolto attività accertativa per omesso/ parziale versamento di somme iscritte a ruolo.
Il Rup
Valeria Paolini
25/09/2026 17:22
Quesito #6
Con riferimento alla previsione relativa alla stabilità occupazionale del personale impiegato, si chiede di chiarire se sia previsto il riassorbimento di personale attualmente impiegato nei servizi oggetto di affidamento e, in caso affermativo, di pubblicare l’elenco del personale interessato, con indicazione di CCNL applicato, livello, anzianità, monte ore settimanale e ogni altro dato necessario alla corretta formulazione dell’offerta.
Distinti saluti
Distinti saluti
02/10/2026 10:28
Risposta
Non è previsto il riassorbimento del personale.
Il Rup
Valeria Paolini
Il Rup
Valeria Paolini
28/09/2026 11:31
Quesito #7
1) Il Disciplinare di gara (art. 3) indica il valore complessivo stimato della concessione, ai fini dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, in € 4.196.141,15. Il Bando (punto II.1.5), il Capitolato speciale (art. 10) e la Relazione tecnico-illustrativa (§ 6) indicano invece € 4.171.141,15. Quest'ultimo importo corrisponde alla somma di € 3.595.466,15 (base 5 anni), € 250.000,00 (opzione art. 76, c. 6) ed € 325.675,00 (proroga tecnica) ed è coerente con l'importo della garanzia provvisoria (€ 83.422,82, pari al 2%). Si chiede di confermare che il valore corretto è € 4.171.141,15 e che l'importo indicato nel Disciplinare è un mero errore materiale.
2) Nel Capitolato speciale (art. 3), per i Servizi S4 (Accertamento e riscossione coattiva TARI per omesso/parziale versamento) e S5 (Accertamento e riscossione coattiva TARI per omessa/infedele denuncia) si legge che le attività "devono essere svolte relativamente a tutte le posizioni IMU ancora accertabili a partire dall'anno di imposta 2023". Si chiede di: a) confermare che per i Servizi S4 e S5 il riferimento corretto è alle posizioni TARI ancora accertabili a partire dall'anno di imposta 2023; b) precisare se per il Servizio S4 il perimetro decorre dall'annualità 2024, visto che la Relazione tecnico-illustrativa (pagg. 8-9) indica come già emessi e notificati gli avvisi di accertamento TARI per l'anno di imposta 2023.
3) Il Disciplinare (art. 16.1 e art. 17) richiede di dichiarare l'applicazione del "CCNL indicato dalla stazione appaltante" o di un CCNL equivalente. Negli atti di gara non si rinviene l'indicazione del CCNL di riferimento prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. La stima dei costi del personale (Relazione, pag. 13) riporta i livelli di inquadramento senza indicare il contratto collettivo applicato. Si chiede di:
a) indicare il CCNL di riferimento e il relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. 76/2020;
b) chiarire se sussista personale, riferibile alla precedente gestione o ai servizi di supporto in essere, per il quale sia previsto un obbligo di riassorbimento; in caso affermativo, fornire numero, livelli di inquadramento e CCNL applicato;
c) precisare in quale busta e con quale documento vadano dichiarate le misure di cui all'art. 13 del Capitolato (pari opportunità generazionali e di genere, inclusione lavorativa, stabilità occupazionale), e se siano previste quote minime di assunzione ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.
4) La Relazione tecnico-illustrativa (pag. 3) riporta, per gli anni di imposta 2023 e 2024, avvisi di accertamento IMU emessi rispettivamente per € 1.590.662,00 ed € 1.283.895,00, di cui notificati € 631.844,00 ed € 428.259,00. Il Capitolato (Servizio S3) esclude dal perimetro della concessione "gli avvisi di accertamento notificati dal Comune fino alla data di stipula del contratto". Si chiede di chiarire: a) il trattamento degli avvisi emessi e non ancora notificati (e non annullati): se saranno notificati dall'Ente prima della stipula e poi affidati in riscossione coattiva (Servizio S6), oppure se saranno ricompresi nell'attività di accertamento del concessionario (Servizio S3); b) se, per gli anni di imposta 2023 e 2024, il concessionario possa svolgere l'attività di accertamento IMU nei confronti di tutti i soggetti non ricompresi nel "sottoinsieme di soggetti proprietari di immobili commerciali e/o produttivi" già lavorato dall'Ente; c) se gli avvisi di cui alla tabella di pag. 3 siano già divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.
5) Il Capitolato (art. 2) prevede la gestione dell'intero ciclo della riscossione ordinaria per il solo primo anno, decorrente dalla stipula del contratto. Il Capitolato (Servizi S3, S4, S5, S8 e S10) prevede inoltre la "fornitura del software gestionale che sarà utilizzato anche dall'Ente per la gestione ordinaria". Si chiede di chiarire:
a) quali annualità di competenza saranno oggetto di gestione ordinaria da parte del concessionario (in particolare: rate IMU di acconto e saldo, emissione TARI annuale, imposta di soggiorno, canoni ERP), considerato che la decorrenza è legata alla data di stipula;
b) se, dal secondo al quinto anno, l'Ente utilizzerà il software gestionale del concessionario per la gestione ordinaria e, in caso affermativo, se la messa a disposizione di licenze, assistenza e manutenzione per l'Ente sia ricompresa negli aggi dei servizi di accertamento e riscossione coattiva, oppure sia prevista una diversa remunerazione.
6) Il Capitolato (art. 2) consente al concessionario di proseguire per due anni dopo la scadenza le attività di riscossione coattiva sulle partite per cui la stessa è stata "avviata" entro la scadenza, e di incassare le somme connesse alle rateizzazioni concesse. La Relazione (§ 6) fa invece riferimento alle partite per cui la riscossione coattiva è stata "disposta". L'art. 27 del Capitolato vieta all'affidatario di "emettere atti successivamente alla scadenza del contratto". Si chiede di chiarire:
a) se, nel biennio successivo alla scadenza, il concessionario possa emettere gli atti cautelari ed esecutivi conseguenti (ad es. fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi, atti di intimazione) relativi alle partite già avviate in riscossione coattiva;
b) quale evento determini l'"avvio" della riscossione coattiva ai fini della prosecuzione (notifica dell'ingiunzione o intervenuta esecutività dell'avviso di accertamento);
c) se l'aggio spetti anche sulle somme incassate spontaneamente dopo la scadenza, a fronte di avvisi di accertamento notificati dal concessionario entro la scadenza
7) La Relazione tecnico-illustrativa (pagg. 11-12) prevede la facoltà di affidare all'aggiudicatario carichi di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione, stimati in € 25.000.000,00. È richiesta la preventiva verifica della sussistenza del credito e della sua effettiva esigibilità, con eventuale certificazione di inesigibilità, "senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante". Si chiede di chiarire:
a) l'aggio applicabile ai carichi OSL: se quello offerto per la corrispondente tipologia di servizio (S3-S12) oppure l'aggio unico del 20% utilizzato nella stima del PEF;
b) se l'attività di verifica preliminare e di certificazione di inesigibilità sulle posizioni non riscosse sia comunque remunerata o rimborsata;
c) se sia esclusa ogni responsabilità del concessionario, anche ai fini del discarico di cui all'art. 24 del Capitolato, per prescrizioni, decadenze o vizi di notifica maturati prima della presa in carico; d) il rapporto tra tali carichi e quelli già affidati dall'OSL all'Agente della Riscossione e ai soggetti di supporto per le annualità 2018-2022.
8) Si chiede di chiarire se copertina, indice ed eventuali allegati (ad es. schemi grafici, curricula, certificazioni) siano esclusi dal computo delle pagine.
9) Si chiede di chiarire: a) se le spese di postalizzazione degli avvisi ordinari di pagamento (Servizi S2 e S9) siano esclusivamente a carico del concessionario e non ripetibili nei confronti dei contribuenti; la formulazione dell'art. 7 del Capitolato ("i relativi costi non potranno formare di recupero/rimborso dal Comune, con diritto alla ripetizione a carico del debitore") non risulta univoca; b) con riferimento all'art. 10, punto 2, del Capitolato, in caso di pagamento parziale del debitore, secondo quale criterio di imputazione le somme incassate vadano attribuite al credito dell'Ente e alle spese di notifica ed esecutive; c) se le notifiche effettuate tramite piattaforma SEND siano rimborsabili nelle misure previste dal D.M. 14/04/2023.
10) L'art. 23 del Capitolato pone a carico del concessionario la gestione di ogni contenzioso connesso all'oggetto dell'affidamento, con obbligo di mantenere indenne l'Ente da ogni spesa. Si chiede di chiarire, per i carichi affidati in sola riscossione coattiva (Servizi S6, S11 e S12) e riferiti ad atti emessi e notificati dall'Ente o da terzi: a) se gli oneri di difesa e le eventuali spese di soccombenza relativi a contestazioni sui vizi dell'atto presupposto (non imputabili al concessionario) restino a carico dell'Ente; b) se, in tali casi, la legittimazione processuale spetti all'Ente, fermo restando il supporto del concessionario.
11) Al fine di consentire a tutti i concorrenti una corretta e uniforme formulazione dell'offerta tecnica e del piano economico-finanziario, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, si chiede di rendere disponibili i seguenti dati: a) numero dei soggetti passivi IMU e degli immobili censiti in banca dati; b) numero delle utenze TARI, distinte tra domestiche e non domestiche; c) numero delle strutture ricettive soggette all'imposta di soggiorno; d) numero dei contratti di locazione del patrimonio e degli alloggi ERP gestiti; e) numero delle posizioni (oltre agli importi) relative ai carichi da affidare in riscossione coattiva (Servizi S6, S11 e S12); f) software gestionali attualmente in uso per ciascuna entrata e formato di consegna delle banche dati (tracciati record);
12) L'art. 8.3 del Disciplinare richiede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l'"esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, di attività analoghe di gestione, accertamento e riscossione coattiva delle principali entrate oggetto della gara (IMU-TARI) per conto di almeno uno (1) comune con numero di abitanti pari o superiore a 50.000". La procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 e degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. 36/2023. Gli atti di gara ne evidenziano i tratti tipici: - il trasferimento al concessionario di "tutte le potestà e pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale", con legittimazione a emettere in nome proprio gli atti di accertamento, le ingiunzioni fiscali e gli atti cautelari ed esecutivi (Capitolato, art. 1); - l'assunzione della veste di agente contabile, con assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti (Capitolato, art. 9); - l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo, con remunerazione esclusivamente ad aggio sulle somme riscosse (Capitolato, art. 10; art. 177 D.Lgs. 36/2023); - la gestione in proprio e a proprie spese del contenzioso in tutti i gradi di giudizio (Capitolato, art. 23). Le attività di mero supporto all'accertamento e alla riscossione hanno natura strutturalmente diversa. In tali servizi gli atti sono emessi e sottoscritti dal funzionario responsabile dell'ente, senza trasferimento di potestà pubbliche, senza qualifica di agente contabile e senza assunzione del rischio operativo. L'ordinamento stesso ne riconosce la diversità, prevedendo per i soggetti che svolgono esclusivamente funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione una sezione separata dell'Albo, con requisiti patrimoniali differenziati (art. 1, commi 805 e 807, L. 160/2019; D.M. 101/2022). Ciò premesso, anche in coerenza con i principi di proporzionalità e di pertinenza del requisito rispetto all'oggetto del contratto (art. 100 D.Lgs. 36/2023), si chiede di confermare ai fini del requisito di cui all'art. 8.3, sono "attività analoghe" esclusivamente i servizi di gestione, accertamento e riscossione coattiva di IMU e TARI svolti in regime di concessione, con trasferimento delle relative potestà pubbliche. Non sono pertanto valutabili i contratti di appalto di servizi di mero supporto all'accertamento e alla riscossione, nei quali gli atti siano stati emessi e sottoscritti dall'ente committente;
13) L'art. 10, punto 1), del Capitolato speciale (ripreso a pag. 4 della Relazione tecnico-illustrativa) dispone che "gli oneri posti a carico dei contribuenti per la riscossione coattiva previsti dall'art. 1, comma 803, lett. a), della legge 160/2019 sono di esclusiva competenza del comune e non entreranno nella base di calcolo del corrispettivo contrattuale né potranno in alcun modo essere vantati dal concessionario". Tale previsione non appare coerente con la natura dell'affidamento e con la funzione degli oneri stessi, per le ragioni che seguono. 1. Funzione degli oneri di riscossione. La quota di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), L. 160/2019 (3% delle somme dovute, fino a € 300, in caso di pagamento entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto; 6%, fino a € 600, oltre tale termine) è posta a carico del debitore moroso per coprire i costi della riscossione coattiva, che altrimenti graverebbero sulla collettività. Svolge la stessa funzione degli oneri di riscossione previsti per l'Agente della riscossione dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999. È quindi destinata al soggetto che svolge la riscossione coattiva e ne sostiene i costi. 2. Allocazione dei costi e del rischio operativo nella concessione. Gli atti di gara pongono integralmente a carico del concessionario i costi della riscossione coattiva: personale, sistemi informativi, procedure cautelari ed esecutive, contenzioso in tutti i gradi di giudizio (Capitolato, artt. 9, 10 e 23). Il concessionario sostiene inoltre le spese di notifica e di esecuzione infruttuosa (Capitolato, art. 10, punto 2) e il rischio di inesigibilità imputabile (Capitolato, art. 24), a fronte di una remunerazione esclusivamente ad aggio (art. 177 D.Lgs. 36/2023). Se gli oneri, che il debitore versa proprio a copertura di tali costi, sono attribuiti all'Ente, il costo del servizio resta interamente al concessionario mentre il relativo ristoro è acquisito dall'Ente, che già beneficia dei ribassi sull'aggio offerti in gara. 3. Coerenza con il Piano economico-finanziario a base di gara. La Relazione (pag. 8) precisa che gli incassi storici posti a base della stima "sono considerati come inclusivi del rimborso delle spese di procedura poste a carico dei contribuenti/debitori". Il PEF di massima (pagg. 11-14) presenta un margine complessivo di € 74.787,15 sul quinquennio, pari a circa il 2% dei ricavi, e non considera in alcun modo gli oneri di riscossione tra i ricavi del concessionario. L'esclusione degli oneri incide quindi direttamente sull'equilibrio economico-finanziario della concessione e sulla sostenibilità delle offerte. Ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di: a) valutare la rettifica dell'art. 10, punto 1), del Capitolato, prevedendo che gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), L. 160/2019, effettivamente incassati sulle partite gestite in riscossione coattiva, siano riconosciuti al concessionario in aggiunta all'aggio, previa rendicontazione, come già previsto per le spese di notifica ed esecutive di cui al punto 2) del medesimo articolo; b) in subordine, qualora la previsione sia confermata, chiarire: - con quale criterio siano imputati i pagamenti parziali del debitore tra credito principale (su cui matura l'aggio), oneri di riscossione di competenza dell'Ente e spese di notifica ed esecutive spettanti al concessionario; - se l'aggio sia comunque calcolato sull'intero importo riscosso a titolo di tributo/entrata, sanzioni e interessi, senza alcuna decurtazione collegata agli oneri di riscossione; - se la Stazione Appaltante abbia considerato l'esclusione di tali oneri nella verifica dell'equilibrio economico-finanziario della concessione di cui all'art. 177 D.Lgs. 36/2023.
2) Nel Capitolato speciale (art. 3), per i Servizi S4 (Accertamento e riscossione coattiva TARI per omesso/parziale versamento) e S5 (Accertamento e riscossione coattiva TARI per omessa/infedele denuncia) si legge che le attività "devono essere svolte relativamente a tutte le posizioni IMU ancora accertabili a partire dall'anno di imposta 2023". Si chiede di: a) confermare che per i Servizi S4 e S5 il riferimento corretto è alle posizioni TARI ancora accertabili a partire dall'anno di imposta 2023; b) precisare se per il Servizio S4 il perimetro decorre dall'annualità 2024, visto che la Relazione tecnico-illustrativa (pagg. 8-9) indica come già emessi e notificati gli avvisi di accertamento TARI per l'anno di imposta 2023.
3) Il Disciplinare (art. 16.1 e art. 17) richiede di dichiarare l'applicazione del "CCNL indicato dalla stazione appaltante" o di un CCNL equivalente. Negli atti di gara non si rinviene l'indicazione del CCNL di riferimento prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. La stima dei costi del personale (Relazione, pag. 13) riporta i livelli di inquadramento senza indicare il contratto collettivo applicato. Si chiede di:
a) indicare il CCNL di riferimento e il relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. 76/2020;
b) chiarire se sussista personale, riferibile alla precedente gestione o ai servizi di supporto in essere, per il quale sia previsto un obbligo di riassorbimento; in caso affermativo, fornire numero, livelli di inquadramento e CCNL applicato;
c) precisare in quale busta e con quale documento vadano dichiarate le misure di cui all'art. 13 del Capitolato (pari opportunità generazionali e di genere, inclusione lavorativa, stabilità occupazionale), e se siano previste quote minime di assunzione ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.
4) La Relazione tecnico-illustrativa (pag. 3) riporta, per gli anni di imposta 2023 e 2024, avvisi di accertamento IMU emessi rispettivamente per € 1.590.662,00 ed € 1.283.895,00, di cui notificati € 631.844,00 ed € 428.259,00. Il Capitolato (Servizio S3) esclude dal perimetro della concessione "gli avvisi di accertamento notificati dal Comune fino alla data di stipula del contratto". Si chiede di chiarire: a) il trattamento degli avvisi emessi e non ancora notificati (e non annullati): se saranno notificati dall'Ente prima della stipula e poi affidati in riscossione coattiva (Servizio S6), oppure se saranno ricompresi nell'attività di accertamento del concessionario (Servizio S3); b) se, per gli anni di imposta 2023 e 2024, il concessionario possa svolgere l'attività di accertamento IMU nei confronti di tutti i soggetti non ricompresi nel "sottoinsieme di soggetti proprietari di immobili commerciali e/o produttivi" già lavorato dall'Ente; c) se gli avvisi di cui alla tabella di pag. 3 siano già divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.
5) Il Capitolato (art. 2) prevede la gestione dell'intero ciclo della riscossione ordinaria per il solo primo anno, decorrente dalla stipula del contratto. Il Capitolato (Servizi S3, S4, S5, S8 e S10) prevede inoltre la "fornitura del software gestionale che sarà utilizzato anche dall'Ente per la gestione ordinaria". Si chiede di chiarire:
a) quali annualità di competenza saranno oggetto di gestione ordinaria da parte del concessionario (in particolare: rate IMU di acconto e saldo, emissione TARI annuale, imposta di soggiorno, canoni ERP), considerato che la decorrenza è legata alla data di stipula;
b) se, dal secondo al quinto anno, l'Ente utilizzerà il software gestionale del concessionario per la gestione ordinaria e, in caso affermativo, se la messa a disposizione di licenze, assistenza e manutenzione per l'Ente sia ricompresa negli aggi dei servizi di accertamento e riscossione coattiva, oppure sia prevista una diversa remunerazione.
6) Il Capitolato (art. 2) consente al concessionario di proseguire per due anni dopo la scadenza le attività di riscossione coattiva sulle partite per cui la stessa è stata "avviata" entro la scadenza, e di incassare le somme connesse alle rateizzazioni concesse. La Relazione (§ 6) fa invece riferimento alle partite per cui la riscossione coattiva è stata "disposta". L'art. 27 del Capitolato vieta all'affidatario di "emettere atti successivamente alla scadenza del contratto". Si chiede di chiarire:
a) se, nel biennio successivo alla scadenza, il concessionario possa emettere gli atti cautelari ed esecutivi conseguenti (ad es. fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi, atti di intimazione) relativi alle partite già avviate in riscossione coattiva;
b) quale evento determini l'"avvio" della riscossione coattiva ai fini della prosecuzione (notifica dell'ingiunzione o intervenuta esecutività dell'avviso di accertamento);
c) se l'aggio spetti anche sulle somme incassate spontaneamente dopo la scadenza, a fronte di avvisi di accertamento notificati dal concessionario entro la scadenza
7) La Relazione tecnico-illustrativa (pagg. 11-12) prevede la facoltà di affidare all'aggiudicatario carichi di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione, stimati in € 25.000.000,00. È richiesta la preventiva verifica della sussistenza del credito e della sua effettiva esigibilità, con eventuale certificazione di inesigibilità, "senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante". Si chiede di chiarire:
a) l'aggio applicabile ai carichi OSL: se quello offerto per la corrispondente tipologia di servizio (S3-S12) oppure l'aggio unico del 20% utilizzato nella stima del PEF;
b) se l'attività di verifica preliminare e di certificazione di inesigibilità sulle posizioni non riscosse sia comunque remunerata o rimborsata;
c) se sia esclusa ogni responsabilità del concessionario, anche ai fini del discarico di cui all'art. 24 del Capitolato, per prescrizioni, decadenze o vizi di notifica maturati prima della presa in carico; d) il rapporto tra tali carichi e quelli già affidati dall'OSL all'Agente della Riscossione e ai soggetti di supporto per le annualità 2018-2022.
8) Si chiede di chiarire se copertina, indice ed eventuali allegati (ad es. schemi grafici, curricula, certificazioni) siano esclusi dal computo delle pagine.
9) Si chiede di chiarire: a) se le spese di postalizzazione degli avvisi ordinari di pagamento (Servizi S2 e S9) siano esclusivamente a carico del concessionario e non ripetibili nei confronti dei contribuenti; la formulazione dell'art. 7 del Capitolato ("i relativi costi non potranno formare di recupero/rimborso dal Comune, con diritto alla ripetizione a carico del debitore") non risulta univoca; b) con riferimento all'art. 10, punto 2, del Capitolato, in caso di pagamento parziale del debitore, secondo quale criterio di imputazione le somme incassate vadano attribuite al credito dell'Ente e alle spese di notifica ed esecutive; c) se le notifiche effettuate tramite piattaforma SEND siano rimborsabili nelle misure previste dal D.M. 14/04/2023.
10) L'art. 23 del Capitolato pone a carico del concessionario la gestione di ogni contenzioso connesso all'oggetto dell'affidamento, con obbligo di mantenere indenne l'Ente da ogni spesa. Si chiede di chiarire, per i carichi affidati in sola riscossione coattiva (Servizi S6, S11 e S12) e riferiti ad atti emessi e notificati dall'Ente o da terzi: a) se gli oneri di difesa e le eventuali spese di soccombenza relativi a contestazioni sui vizi dell'atto presupposto (non imputabili al concessionario) restino a carico dell'Ente; b) se, in tali casi, la legittimazione processuale spetti all'Ente, fermo restando il supporto del concessionario.
11) Al fine di consentire a tutti i concorrenti una corretta e uniforme formulazione dell'offerta tecnica e del piano economico-finanziario, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, si chiede di rendere disponibili i seguenti dati: a) numero dei soggetti passivi IMU e degli immobili censiti in banca dati; b) numero delle utenze TARI, distinte tra domestiche e non domestiche; c) numero delle strutture ricettive soggette all'imposta di soggiorno; d) numero dei contratti di locazione del patrimonio e degli alloggi ERP gestiti; e) numero delle posizioni (oltre agli importi) relative ai carichi da affidare in riscossione coattiva (Servizi S6, S11 e S12); f) software gestionali attualmente in uso per ciascuna entrata e formato di consegna delle banche dati (tracciati record);
12) L'art. 8.3 del Disciplinare richiede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l'"esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, di attività analoghe di gestione, accertamento e riscossione coattiva delle principali entrate oggetto della gara (IMU-TARI) per conto di almeno uno (1) comune con numero di abitanti pari o superiore a 50.000". La procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997 e degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. 36/2023. Gli atti di gara ne evidenziano i tratti tipici: - il trasferimento al concessionario di "tutte le potestà e pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale", con legittimazione a emettere in nome proprio gli atti di accertamento, le ingiunzioni fiscali e gli atti cautelari ed esecutivi (Capitolato, art. 1); - l'assunzione della veste di agente contabile, con assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti (Capitolato, art. 9); - l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo, con remunerazione esclusivamente ad aggio sulle somme riscosse (Capitolato, art. 10; art. 177 D.Lgs. 36/2023); - la gestione in proprio e a proprie spese del contenzioso in tutti i gradi di giudizio (Capitolato, art. 23). Le attività di mero supporto all'accertamento e alla riscossione hanno natura strutturalmente diversa. In tali servizi gli atti sono emessi e sottoscritti dal funzionario responsabile dell'ente, senza trasferimento di potestà pubbliche, senza qualifica di agente contabile e senza assunzione del rischio operativo. L'ordinamento stesso ne riconosce la diversità, prevedendo per i soggetti che svolgono esclusivamente funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione una sezione separata dell'Albo, con requisiti patrimoniali differenziati (art. 1, commi 805 e 807, L. 160/2019; D.M. 101/2022). Ciò premesso, anche in coerenza con i principi di proporzionalità e di pertinenza del requisito rispetto all'oggetto del contratto (art. 100 D.Lgs. 36/2023), si chiede di confermare ai fini del requisito di cui all'art. 8.3, sono "attività analoghe" esclusivamente i servizi di gestione, accertamento e riscossione coattiva di IMU e TARI svolti in regime di concessione, con trasferimento delle relative potestà pubbliche. Non sono pertanto valutabili i contratti di appalto di servizi di mero supporto all'accertamento e alla riscossione, nei quali gli atti siano stati emessi e sottoscritti dall'ente committente;
13) L'art. 10, punto 1), del Capitolato speciale (ripreso a pag. 4 della Relazione tecnico-illustrativa) dispone che "gli oneri posti a carico dei contribuenti per la riscossione coattiva previsti dall'art. 1, comma 803, lett. a), della legge 160/2019 sono di esclusiva competenza del comune e non entreranno nella base di calcolo del corrispettivo contrattuale né potranno in alcun modo essere vantati dal concessionario". Tale previsione non appare coerente con la natura dell'affidamento e con la funzione degli oneri stessi, per le ragioni che seguono. 1. Funzione degli oneri di riscossione. La quota di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), L. 160/2019 (3% delle somme dovute, fino a € 300, in caso di pagamento entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto; 6%, fino a € 600, oltre tale termine) è posta a carico del debitore moroso per coprire i costi della riscossione coattiva, che altrimenti graverebbero sulla collettività. Svolge la stessa funzione degli oneri di riscossione previsti per l'Agente della riscossione dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999. È quindi destinata al soggetto che svolge la riscossione coattiva e ne sostiene i costi. 2. Allocazione dei costi e del rischio operativo nella concessione. Gli atti di gara pongono integralmente a carico del concessionario i costi della riscossione coattiva: personale, sistemi informativi, procedure cautelari ed esecutive, contenzioso in tutti i gradi di giudizio (Capitolato, artt. 9, 10 e 23). Il concessionario sostiene inoltre le spese di notifica e di esecuzione infruttuosa (Capitolato, art. 10, punto 2) e il rischio di inesigibilità imputabile (Capitolato, art. 24), a fronte di una remunerazione esclusivamente ad aggio (art. 177 D.Lgs. 36/2023). Se gli oneri, che il debitore versa proprio a copertura di tali costi, sono attribuiti all'Ente, il costo del servizio resta interamente al concessionario mentre il relativo ristoro è acquisito dall'Ente, che già beneficia dei ribassi sull'aggio offerti in gara. 3. Coerenza con il Piano economico-finanziario a base di gara. La Relazione (pag. 8) precisa che gli incassi storici posti a base della stima "sono considerati come inclusivi del rimborso delle spese di procedura poste a carico dei contribuenti/debitori". Il PEF di massima (pagg. 11-14) presenta un margine complessivo di € 74.787,15 sul quinquennio, pari a circa il 2% dei ricavi, e non considera in alcun modo gli oneri di riscossione tra i ricavi del concessionario. L'esclusione degli oneri incide quindi direttamente sull'equilibrio economico-finanziario della concessione e sulla sostenibilità delle offerte. Ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di: a) valutare la rettifica dell'art. 10, punto 1), del Capitolato, prevedendo che gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, lett. a), L. 160/2019, effettivamente incassati sulle partite gestite in riscossione coattiva, siano riconosciuti al concessionario in aggiunta all'aggio, previa rendicontazione, come già previsto per le spese di notifica ed esecutive di cui al punto 2) del medesimo articolo; b) in subordine, qualora la previsione sia confermata, chiarire: - con quale criterio siano imputati i pagamenti parziali del debitore tra credito principale (su cui matura l'aggio), oneri di riscossione di competenza dell'Ente e spese di notifica ed esecutive spettanti al concessionario; - se l'aggio sia comunque calcolato sull'intero importo riscosso a titolo di tributo/entrata, sanzioni e interessi, senza alcuna decurtazione collegata agli oneri di riscossione; - se la Stazione Appaltante abbia considerato l'esclusione di tali oneri nella verifica dell'equilibrio economico-finanziario della concessione di cui all'art. 177 D.Lgs. 36/2023.
02/10/2026 11:42
Risposta
1. Si conferma che il valore corretto è € 4.171.141,15.
2. Si conferma quanto indicato dall’o.e. per i punti a) e b).
3. a) Contratto commercio codice CNEL H011
b) Non è presente personale riferibile alla precedente gestione, o ai servizi di supporto in essere, per il quale sia previsto obbligo di riassorbimento
c) Si rimanda all’art.13 del capitolato, precisando che le relative misure potranno essere fornite mediante autodichiarazione (D.P.R. n. 445/2000) nella busta amministrativa
4. a) Gli avvisi emessi e non ancora notificati (e non annullati), se non riscossi saranno affidati al concessionario solo per la riscossione coattiva (Servizio S6)
b) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
c) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
5. a) L’annualità oggetto di gestione ordinaria decorrerà dall’effettiva stipula del contratto, verosimilmente dal 2027.
b) Si rimanda all’art.3 del capitolato, si precisa che non è prevista una remunerazione apposita
6. a) Possono essere posti in essere tutti gli atti necessari per portare a termine le procedure cautelari ed esecutive.
b) Notifica dell’ingiunzione
c) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
7. a) Nel caso di esercizio dell’opzione da parte dell’Ente, si applica l’aggio offerto per la corrispondente tipologia di servizio (S3-S12)
b) L’attività è da intendersi compresa nell’aggio
c) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
d) Allo stato non si conosce con puntualità tale rapporto, in quanto l’OSL ha autonomia gestionale sino alla definizione della procedura di dissesto (alla stato non prevedibile).
8. Si conferma l’esclusione dal computo delle pagine
9. a) Si rimanda all’art. 7 del capitolato; la dizione “….” non si rinviene nell’art. 7 del capitolato
b) Si rimanda all’art. 10 del capitolato (punto 2, pag. 17)
c) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
10. a) – b) Ex art. 23 del capitolato è a carico del concessionario la gestione di tutto il contenzioso relativo agli atti oggetto di concessione; la legittimazione è conseguente.
11. Il quesito è inammissibile non facendo riferimento a previsioni/disposizioni “equivoche” della lex specialis di gara e atti a monte.
Per quanto concerne i software gestionali, il software attualmente in dotazione per la gestione IMU e TARI è “Civilia Next”. Il software attualmente in uso per la gestione dell’imposta di soggiorno è “GEIS”; per il CDS è “Civilia”; per le rette mensa scolastica è “SmartPA” . Per le altre entrate oggetto di gara l’Ente non dispone di software.
Il formato di consegna delle banche dati sarà comunicato all’aggiudicatario alla chiusura della procedura.
12. Per attività analoghe è da intendersi la gestione (accertamento e riscossione anche coattiva) delle entrate tributarie e/o extratributarie di Comuni -assistita dall'iscrizione all'Albo ex art.53 Dlgs 446/97 - che richiede una organizzazione e competenza assimilabili a quelle oggetto di gara. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui all'art.8.3 del Capitolato Speciale D'Appalto.
13. Il quesito è inammissibile potendo al massimo essere oggetto di apposita istanza alla stazione appaltante.
Il Rup
Valeria Paolini
2. Si conferma quanto indicato dall’o.e. per i punti a) e b).
3. a) Contratto commercio codice CNEL H011
b) Non è presente personale riferibile alla precedente gestione, o ai servizi di supporto in essere, per il quale sia previsto obbligo di riassorbimento
c) Si rimanda all’art.13 del capitolato, precisando che le relative misure potranno essere fornite mediante autodichiarazione (D.P.R. n. 445/2000) nella busta amministrativa
4. a) Gli avvisi emessi e non ancora notificati (e non annullati), se non riscossi saranno affidati al concessionario solo per la riscossione coattiva (Servizio S6)
b) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
c) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
5. a) L’annualità oggetto di gestione ordinaria decorrerà dall’effettiva stipula del contratto, verosimilmente dal 2027.
b) Si rimanda all’art.3 del capitolato, si precisa che non è prevista una remunerazione apposita
6. a) Possono essere posti in essere tutti gli atti necessari per portare a termine le procedure cautelari ed esecutive.
b) Notifica dell’ingiunzione
c) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
7. a) Nel caso di esercizio dell’opzione da parte dell’Ente, si applica l’aggio offerto per la corrispondente tipologia di servizio (S3-S12)
b) L’attività è da intendersi compresa nell’aggio
c) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
d) Allo stato non si conosce con puntualità tale rapporto, in quanto l’OSL ha autonomia gestionale sino alla definizione della procedura di dissesto (alla stato non prevedibile).
8. Si conferma l’esclusione dal computo delle pagine
9. a) Si rimanda all’art. 7 del capitolato; la dizione “….” non si rinviene nell’art. 7 del capitolato
b) Si rimanda all’art. 10 del capitolato (punto 2, pag. 17)
c) Si conferma quanto indicato dall’o.e.
10. a) – b) Ex art. 23 del capitolato è a carico del concessionario la gestione di tutto il contenzioso relativo agli atti oggetto di concessione; la legittimazione è conseguente.
11. Il quesito è inammissibile non facendo riferimento a previsioni/disposizioni “equivoche” della lex specialis di gara e atti a monte.
Per quanto concerne i software gestionali, il software attualmente in dotazione per la gestione IMU e TARI è “Civilia Next”. Il software attualmente in uso per la gestione dell’imposta di soggiorno è “GEIS”; per il CDS è “Civilia”; per le rette mensa scolastica è “SmartPA” . Per le altre entrate oggetto di gara l’Ente non dispone di software.
Il formato di consegna delle banche dati sarà comunicato all’aggiudicatario alla chiusura della procedura.
12. Per attività analoghe è da intendersi la gestione (accertamento e riscossione anche coattiva) delle entrate tributarie e/o extratributarie di Comuni -assistita dall'iscrizione all'Albo ex art.53 Dlgs 446/97 - che richiede una organizzazione e competenza assimilabili a quelle oggetto di gara. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui all'art.8.3 del Capitolato Speciale D'Appalto.
13. Il quesito è inammissibile potendo al massimo essere oggetto di apposita istanza alla stazione appaltante.
Il Rup
Valeria Paolini
28/09/2026 16:37
Quesito #8
Spett.le Ente,
con la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1) Ai fini di una corretta valutazione economico-finanziaria della procedura, con la presente si chiede di:
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla gestione ordinaria IMU;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla gestione ordinaria TARI;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi agli Accertamenti TARI;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla gestione ordinaria dell’Imposta di soggiorno;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi all’accertamento dell’Imposta di soggiorno;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla gestione ordinaria dei canoni e alloggi ERP;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla riscossione coattiva sanzioni CDS;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla riscossione coattiva di altre entrate;
Pur prendendo atto di quanto riportato nella documentazione di gara circa l'assenza di dati puntuali del precedente concessionario, si evidenzia che la disponibilità di tali volumi anche come media storica annua o stima di carico complessiva risulta fondamentale per stimare correttamente i costi operativi e le spese di notifica/spedizione necessarie per l'espletamento del servizio.
2) Si chiede di confermare se l'Ente garantisce l'accesso diretto e gratuito alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria (Siatel v2.0), Motorizzazione Civile (MCTC), Conservatoria dei Registri Immobiliari e Anagrafe della Popolazione Residente e che i costi di visura siano di competenza del Comune.
In attesa di un gentile riscontro si porgono Distinti Saluti.
con la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:
1) Ai fini di una corretta valutazione economico-finanziaria della procedura, con la presente si chiede di:
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla gestione ordinaria IMU;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla gestione ordinaria TARI;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi agli Accertamenti TARI;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla gestione ordinaria dell’Imposta di soggiorno;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi all’accertamento dell’Imposta di soggiorno;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla gestione ordinaria dei canoni e alloggi ERP;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla riscossione coattiva sanzioni CDS;
-Quantificare il numero di atti/posizioni relativi alla riscossione coattiva di altre entrate;
Pur prendendo atto di quanto riportato nella documentazione di gara circa l'assenza di dati puntuali del precedente concessionario, si evidenzia che la disponibilità di tali volumi anche come media storica annua o stima di carico complessiva risulta fondamentale per stimare correttamente i costi operativi e le spese di notifica/spedizione necessarie per l'espletamento del servizio.
2) Si chiede di confermare se l'Ente garantisce l'accesso diretto e gratuito alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria (Siatel v2.0), Motorizzazione Civile (MCTC), Conservatoria dei Registri Immobiliari e Anagrafe della Popolazione Residente e che i costi di visura siano di competenza del Comune.
In attesa di un gentile riscontro si porgono Distinti Saluti.
02/10/2026 10:36
Risposta
1. Il quesito è inammissibile non facendo riferimento a previsioni/disposizioni “equivoche” della lex specialis di gara e atti a monte.
2. L’accesso è onere del Concessionario. Parimenti a carico dello stesso Concessionario sono le spese relative ex art. 10 del capitolato.
Il Rup
Valeria Paolini
2. L’accesso è onere del Concessionario. Parimenti a carico dello stesso Concessionario sono le spese relative ex art. 10 del capitolato.
Il Rup
Valeria Paolini
28/09/2026 16:56
Quesito #9
Spett.le Ente,
con la presente per richiedere il seguente chiarimento:
1) In caso di inesigibilità del credito per cause non imputabili al Concessionario , si chiede di chiarire se l'Ente riconoscerà al Concessionario il rimborso integrale delle spese di procedura e di notifica anticipate.
Distinti saluti.
con la presente per richiedere il seguente chiarimento:
1) In caso di inesigibilità del credito per cause non imputabili al Concessionario , si chiede di chiarire se l'Ente riconoscerà al Concessionario il rimborso integrale delle spese di procedura e di notifica anticipate.
Distinti saluti.
02/10/2026 10:37
Risposta
Si rimanda all’art. 10 del capitolato (punto 2, pag. 17)
Il Rup
Valeria Paolini
Il Rup
Valeria Paolini
29/09/2026 08:58
Quesito #10
Buongiorno,
al fine di predisporre una corretta valutazione delle attività connesse alla gestione dell'Imposta di Soggiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti:
numero delle strutture ricettive attive risultanti dalla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR);software attualmente utilizzato per la gestione dell'Imposta di Soggiorno;formato con cui verranno trasmesse le banche dati attualmente in possesso dell'Ente
Cordiali saluti
al fine di predisporre una corretta valutazione delle attività connesse alla gestione dell'Imposta di Soggiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti:
numero delle strutture ricettive attive risultanti dalla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR);software attualmente utilizzato per la gestione dell'Imposta di Soggiorno;formato con cui verranno trasmesse le banche dati attualmente in possesso dell'Ente
Cordiali saluti
02/10/2026 10:38
Risposta
· Il quesito è inammissibile non facendo riferimento a previsioni/disposizioni “equivoche” della lex specialis di gara e atti a monte.
· Per quanto concerne il software gestionale attualmente in uso per l’imposta di soggiorno è “GEIS”.
· Il formato di consegna delle banche dati sarà comunicato all’aggiudicatario alla chiusura della procedura.
Il Rup
Valeria Paolini
· Per quanto concerne il software gestionale attualmente in uso per l’imposta di soggiorno è “GEIS”.
· Il formato di consegna delle banche dati sarà comunicato all’aggiudicatario alla chiusura della procedura.
Il Rup
Valeria Paolini
29/09/2026 14:20
Quesito #11
Buongiorno,
- Si richiede di conoscere i software gestionali utilizzati attualmente per la gestione delle entrate oggetto di procedura e dai quali verranno estratte le banche dati consegnate al Concessionario;
- Si richiede di conoscere i software di Contabilità e di Anagrafe utilizzati attualmente dallo spett.le Ente.
Cordiali saluti
UFFICIO APPALTI
- Si richiede di conoscere i software gestionali utilizzati attualmente per la gestione delle entrate oggetto di procedura e dai quali verranno estratte le banche dati consegnate al Concessionario;
- Si richiede di conoscere i software di Contabilità e di Anagrafe utilizzati attualmente dallo spett.le Ente.
Cordiali saluti
UFFICIO APPALTI
02/10/2026 11:44
Risposta
- Il software attualmente in dotazione per la gestione IMU e TARI è “Civilia Next”. Il software attualmente in uso per la gestione dell’imposta di soggiorno è “GEIS”; per il CDS è “Civilia”; per le rette mensa scolastica è “SmartPA” . Per le altre entrate oggetto di gara l’Ente non dispone di software.
- Il software attualmente in uso di Contabilità e di Anagrafe è “JEnte”.
Il Rup
Valeria Paolini
- Il software attualmente in uso di Contabilità e di Anagrafe è “JEnte”.
Il Rup
Valeria Paolini
30/09/2026 11:39
Quesito #12
Premesso che il Disciplinare di gara stabilisce in massimo 50 pagine le dimensioni della relazione tecnica, si chiede di confermare che al documento possono essere aggiunte una copertina e un indice, escluse dal computo delle pagine.
02/10/2026 10:40
Risposta
Si conferma quanto richiesto dall’O.E.
Il Rup
Valeria Paolini
Il Rup
Valeria Paolini
30/09/2026 11:40
Quesito #13
Premesso che la concessione comprende il Servizio S9 – Gestione ordinaria dei fitti patrimoniali per canoni e alloggi ERP che a sua volta comprende la fornitura del software gestionale, la creazione delle relative banche dati e il censimento contratti, si chiede di far conoscere quale sia il gestionale attualmente usato per l’edilizia residenziale pubblica, il numero di fitti attivi e lo stato della banca dati in essere (se informatizzata in tutto o in parte cartacea).
02/10/2026 10:44
Risposta
L’ente non dispone allo stato di software gestionale per gestione dei fitti e canoni alloggi ERP.
Il quesito relativo al numero dei contratti è inammissibile non facendo riferimento a previsioni/disposizioni “equivoche” della lex specialis di gara e atti a monte.
Il Rup
Valeria Paolini
Il quesito relativo al numero dei contratti è inammissibile non facendo riferimento a previsioni/disposizioni “equivoche” della lex specialis di gara e atti a monte.
Il Rup
Valeria Paolini
30/09/2026 11:42
Quesito #14
Buongiorno, con riferimento:
al punto 5 del Disciplinare di gara, che prevede la facoltà della Stazione appaltante di affidare all’aggiudicatario, entro il triennio successivo alla stipula del contratto, ulteriori carichi di natura tributaria ed extratributaria di competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, stimati complessivamente in € 25.000.000,00;all’articolo 28 del Capitolato speciale;alla Relazione tecnico-illustrativa, nella parte in cui prevede che l’aggiudicatario debba effettuare una verifica preventiva sulla sussistenza del credito e sulla sua effettiva esigibilità, emettendo l’eventuale certificazione di inesigibilità;agli articoli 23 e 24 del Capitolato, relativi alla gestione del contenzioso e al discarico per inesigibilità;
al fine di consentire una corretta valutazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’eventuale opzione, si chiede di chiarire quanto segue.
1. Composizione dei carichi
Si chiede di indicare la composizione dell’importo stimato di € 25.000.000,00, specificando:
a. tipologia di entrata, distinguendo IMU, TARI/TARSU/TARES/TASI, imposta di soggiorno, sanzioni amministrative e CDS, canoni ERP, servizi scolastici e altre entrate patrimoniali;
b. annualità di riferimento;
c. numero delle posizioni e numero dei debitori;
d. valore capitale, sanzioni, interessi e spese;
2. Stato giuridico e procedurale
Per ciascuna tipologia e annualità si chiede di specificare:
a. le procedure attive (cautelari/esecutive) attivate;
b. se i termini di prescrizione o decadenza siano stati interrotti e con quali atti;
c. se siano presenti partite prossime alla prescrizione;
d. se le posizioni siano oggetto di rateizzazione, sospensione, sgravio, procedura concorsuale o contenzioso;
3. Qualità e disponibilità delle banche dati
Si chiede di precisare:
a. in quale formato saranno consegnate le liste di carico;
b. quali dati anagrafici, fiscali, catastali, patrimoniali e di notifica saranno disponibili;
c. se saranno fornite le copie degli atti, delle relate di notifica, degli avvisi di ricevimento e degli eventuali provvedimenti interruttivi della prescrizione;
5. Verifica preventiva ed inesigibilità
Si chiede di chiarire entro quali termini debbano essere eseguite;
6. Remunerazione e rimborsi
Si chiede di confermare:
a. se saranno riconosciute al concessionario le spese di notifica, cautelari ed esecutive effettivamente sostenute;
b. quale sia il trattamento delle spese relative a partite non riscosse, annullate, prescritte, inesigibili o oggetto di sgravio;
c. se siano rimborsabili i costi sostenuti per la verifica preventiva, la bonifica documentale, la ricostruzione delle posizioni e la certificazione di inesigibilità;
7. Contenzioso
Si chiede di chiarire espressamente:
a. se l’aggiudicatario debba prendere in carico anche il contenzioso già pendente relativo ai carichi OSL;
b. il numero, il valore e il grado di giudizio dei ricorsi pendenti;
c. se il concessionario dovrà gestire anche il contenzioso derivante da vizi degli atti o delle notifiche formatisi anteriormente alla presa in carico;
d. se la gestione del contenzioso sui carichi OSL sia compresa nell’aggio o sia previsto uno specifico corrispettivo;
e. se il concessionario debba proseguire tali giudizi anche oltre la scadenza della concessione e dell’eventuale biennio successivo.
f. se in caso di soccombenza nei giudizi definiti per motivazioni non addebitabili al concessionario subentrante il concessionario sia rimborsato per le eventuali spese legali e di condanna
02/10/2026 10:45
Risposta
Per quanto concerne l’opzione eventualmente esercitabile da parte dell’Ente, allo stato non è possibile conoscere con puntualità le informazioni di cui ai punto 1), 2) 3), 5), in quanto l’OSL ha autonomia gestionale sino alla definizione della procedura di dissesto (alla stato non prevedibile).
Per le informazioni di cui al punto 6) si rimanda alla Relazione tecnico-illustrativa pag. 11.
7) Ex art. 23 del capitolato è a carico del concessionario la gestione di tutto il contenzioso relativo agli atti oggetto di concessione (ivi compreso quello OSL all’esito dell’opzione).
Il Rup
Valeria Paolini
Per le informazioni di cui al punto 6) si rimanda alla Relazione tecnico-illustrativa pag. 11.
7) Ex art. 23 del capitolato è a carico del concessionario la gestione di tutto il contenzioso relativo agli atti oggetto di concessione (ivi compreso quello OSL all’esito dell’opzione).
Il Rup
Valeria Paolini
30/09/2026 12:12
Quesito #15
Buingiorno, a seguire si richiedono i seguenti chiarimenti:
Attività di riscossione coattiva successiva alla scadenza contrattuale
Alla luce di quanto indicato all'art. 2 "Dopo la scadenza del contratto il concessionario potrà proseguire per due anni le sole attività di riscossione coattiva al fine di completare le procedure esecutive e cautelari" e all'art. 27 "è fatto divieto all'affidatario di emettere atti successivamente alla scadenza del contratto" del Capitolato, si chiede conferma che alla scadenza dei cinque anni, il Concessionario possa emettere atti di riscossione coattiva per portare a termine le procedure esecutive e cautelari.
Gestione del contenzioso riferibile a pregresse attività accertative e di riscossione
Si chiede conferma che in caso di impugnazioni ascrivibili all'operato dei precedenti gestori o a vizi dell'atto prodromo, il Comune di Chieti manleva l’Affidatario da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa in ordine all’esistenza del credito, alla correttezza del suo ammontare e all’esatta individuazione del soggetto debitore e rifonde le spese della costituzione e della difesa all’Affidatario ovvero di eventuale condanna, laddove, per quanto sopra espresso siano state ritenute inevitabili la gestione della costituzione in giudizio.
Disponibilità e modalità di trasferimento delle banche dati e della documentazione OSL
Si chiede di precisare:
- se la banca dati relativa alle posizioni in carico all’OSL sia disponibile in formato digitale specificando la natura dei tracciati informatici;
- se sia prevista anche la consegna della documentazione cartacea (es. fascicoli, atti, notifiche, esiti di lavorazione).
Attività di riscossione coattiva successiva alla scadenza contrattuale
Alla luce di quanto indicato all'art. 2 "Dopo la scadenza del contratto il concessionario potrà proseguire per due anni le sole attività di riscossione coattiva al fine di completare le procedure esecutive e cautelari" e all'art. 27 "è fatto divieto all'affidatario di emettere atti successivamente alla scadenza del contratto" del Capitolato, si chiede conferma che alla scadenza dei cinque anni, il Concessionario possa emettere atti di riscossione coattiva per portare a termine le procedure esecutive e cautelari.
Gestione del contenzioso riferibile a pregresse attività accertative e di riscossione
Si chiede conferma che in caso di impugnazioni ascrivibili all'operato dei precedenti gestori o a vizi dell'atto prodromo, il Comune di Chieti manleva l’Affidatario da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa in ordine all’esistenza del credito, alla correttezza del suo ammontare e all’esatta individuazione del soggetto debitore e rifonde le spese della costituzione e della difesa all’Affidatario ovvero di eventuale condanna, laddove, per quanto sopra espresso siano state ritenute inevitabili la gestione della costituzione in giudizio.
Disponibilità e modalità di trasferimento delle banche dati e della documentazione OSL
Si chiede di precisare:
- se la banca dati relativa alle posizioni in carico all’OSL sia disponibile in formato digitale specificando la natura dei tracciati informatici;
- se sia prevista anche la consegna della documentazione cartacea (es. fascicoli, atti, notifiche, esiti di lavorazione).
02/10/2026 10:47
Risposta
- Possono essere posti in essere tutti gli atti necessari per portare a termine le procedure cautelari ed esecutive.
- In caso di impugnazioni di atti viziati adottati dal precedente gestore il concessionario sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità. Resta a carico del concessionario la gestione del contenzioso ex art. 23 del capitolato.
- Allo stato non è possibile conoscere le informazioni richieste, in quanto l’OSL ha autonomia gestionale sino alla definizione della procedura di dissesto (alla stato non prevedibile).
Il Rup
Valeria Paolini
- In caso di impugnazioni di atti viziati adottati dal precedente gestore il concessionario sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità. Resta a carico del concessionario la gestione del contenzioso ex art. 23 del capitolato.
- Allo stato non è possibile conoscere le informazioni richieste, in quanto l’OSL ha autonomia gestionale sino alla definizione della procedura di dissesto (alla stato non prevedibile).
Il Rup
Valeria Paolini
30/09/2026 16:18
Quesito #16
Buon pomeriggio,
con la presente siamo a porre i seguenti ulteriori quesiti:
QUESITO 7 – Software di Protocollo Informatico in uso presso l'Ente
> Oggetto: Richiesta chiarimento su applicativo di Protocollo Informatico in uso – Capitolato Speciale d'Appalto (Artt. 3, 9 e 16)
> In riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (in particolare all'Art. 3 relativamente alla protocollazione informatica delle pratiche di sportello e agli Artt. 9 e 16 in materia di interscambio informativo con la struttura comunale), si chiede gentilmente di specificare la denominazione e la versione del software di Protocollo Informatico attualmente in uso presso il Comune di Chieti, al fine di consentire ai concorrenti una corretta valutazione dei tracciati di interoperabilità e delle modalità di integrazione tra i sistemi.
QUESITO 8 – Software di Contabilità / Ragioneria in uso presso l'Ente
> Oggetto: Richiesta chiarimento su applicativo di Contabilità/Ragioneria in uso – Capitolato Speciale d'Appalto (Artt. 9, 16 e 22)
> In relazione alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto concernenti le attività di rendicontazione analitica degli incassi, la riconciliazione dei flussi finanziari (F24, PagoPA, Poste) e la produzione dei flussi per la regolarizzazione contabile a bilancio (Artt. 9, 16 e 22 del Capitolato), si chiede di indicare la denominazione e il produttore/fornitore del software di Contabilità / Ragioneria attualmente in dotazione al Servizio Finanziario dell'Ente, al fine di calibrare al meglio i tracciati di rendicontazione e l'interoperabilità con i sistemi contabili comunali.
QUESITO 9 – Software per la Gestione dei Fitti Patrimoniali ed Alloggi ERP
> Oggetto: Richiesta chiarimento su applicativo gestionale Fitti Patrimoniali ed ERP – Capitolato Speciale d'Appalto (Art. 3, Servizi S9 ed S10)
> Con riferimento alle prestazioni previste per i Servizi S9 ed S10 (Gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dei fitti patrimoniali e degli alloggi ERP di cui all'Art. 3 del Capitolato Speciale), si chiede di chiarire se la gestione dell'anagrafica immobiliare, dei contratti e dei canoni avvenga attualmente tramite un software gestionale dedicato in uso presso il Comune di Chieti e, in caso affermativo, di specificarne la denominazione e la tipologia di banca dati gestita, ai fini di una puntuale pianificazione delle attività di subentro, migrazione dati e bonifica storica.
Cordiali saluti.
con la presente siamo a porre i seguenti ulteriori quesiti:
QUESITO 7 – Software di Protocollo Informatico in uso presso l'Ente
> Oggetto: Richiesta chiarimento su applicativo di Protocollo Informatico in uso – Capitolato Speciale d'Appalto (Artt. 3, 9 e 16)
> In riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (in particolare all'Art. 3 relativamente alla protocollazione informatica delle pratiche di sportello e agli Artt. 9 e 16 in materia di interscambio informativo con la struttura comunale), si chiede gentilmente di specificare la denominazione e la versione del software di Protocollo Informatico attualmente in uso presso il Comune di Chieti, al fine di consentire ai concorrenti una corretta valutazione dei tracciati di interoperabilità e delle modalità di integrazione tra i sistemi.
QUESITO 8 – Software di Contabilità / Ragioneria in uso presso l'Ente
> Oggetto: Richiesta chiarimento su applicativo di Contabilità/Ragioneria in uso – Capitolato Speciale d'Appalto (Artt. 9, 16 e 22)
> In relazione alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto concernenti le attività di rendicontazione analitica degli incassi, la riconciliazione dei flussi finanziari (F24, PagoPA, Poste) e la produzione dei flussi per la regolarizzazione contabile a bilancio (Artt. 9, 16 e 22 del Capitolato), si chiede di indicare la denominazione e il produttore/fornitore del software di Contabilità / Ragioneria attualmente in dotazione al Servizio Finanziario dell'Ente, al fine di calibrare al meglio i tracciati di rendicontazione e l'interoperabilità con i sistemi contabili comunali.
QUESITO 9 – Software per la Gestione dei Fitti Patrimoniali ed Alloggi ERP
> Oggetto: Richiesta chiarimento su applicativo gestionale Fitti Patrimoniali ed ERP – Capitolato Speciale d'Appalto (Art. 3, Servizi S9 ed S10)
> Con riferimento alle prestazioni previste per i Servizi S9 ed S10 (Gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dei fitti patrimoniali e degli alloggi ERP di cui all'Art. 3 del Capitolato Speciale), si chiede di chiarire se la gestione dell'anagrafica immobiliare, dei contratti e dei canoni avvenga attualmente tramite un software gestionale dedicato in uso presso il Comune di Chieti e, in caso affermativo, di specificarne la denominazione e la tipologia di banca dati gestita, ai fini di una puntuale pianificazione delle attività di subentro, migrazione dati e bonifica storica.
Cordiali saluti.
02/10/2026 11:45
Risposta
7 – Il software di Protocollo Informatico attualmente in uso è “JEnte”.
8 - Il software di Contabilità attualmente in uso è “JEnte”.
9 - Per tali entrate oggetto di gara l’Ente non dispone di software.
Il Rup
Valeria Paolini
8 - Il software di Contabilità attualmente in uso è “JEnte”.
9 - Per tali entrate oggetto di gara l’Ente non dispone di software.
Il Rup
Valeria Paolini